La mia attività di legale è rivolta principalmente alla materia che, in termini tecnico-giuridici, viene definita ‘responsabilità civile', una macro-area del diritto che riguarda il c.d. risarcimento del danno ingiusto.
La norma cardine di questa materia è l’art. 2043 del codice civile che così recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Lo scopo è far ottenere alle persone danneggiate un risarcimento nell’ipotesi in cui abbiano subito un danno ‘ingiusto’.
Il danno può consistere in lesioni, danni materiali, aggravamento delle condizioni di salute, perdita di un congiunto, ecc.
Come si intuisce dalla formulazione della norma, il comportamento di un terzo, il quale agisca intenzionalmente (dolosamente) o non intenzionalmente (colposamente), provocando un danno, fa nascere l’obbligo in capo a quel soggetto di risarcire il danneggiato. Presupposto per l’applicazione di tale norma è che il danno causato dal terzo possa reputarsi, secondo l’ordinamento stesso, ‘ingiusto’.
Altrimenti detto, il fatto illecito altrui ha una rilevanza in sede civile - indipendentemente dal fatto che la abbia o meno anche in sede penale - generando il diritto al risarcimento del danno. Sorge, infatti, l’esigenza di ‘ripristinare’ la situazione ingiustamente alterata. L’idea di base è quella di rimettere a posto le cose come stavano prima (c.d. reintegrazione ‘in forma specifica’), tuttavia, è facile rendersi conto che, nella maggior parte dei casi, ciò non è o non è più possibile, pertanto si ricorre ad un risarcimento ‘per equivalente’, ovvero tramite la corresponsione di una somma di denaro.
Non sempre il danno subito è ingiusto. È compito dell’avvocato qualificare giuridicamente i fatti che vengono esposti dal cliente e individuare se siamo di fronte ad un caso che viene tutelato dall’ordinamento. Per essere ingiusto, si usa dire, che il danno deve essere cagionato non iure (in violazione di una norma di legge) e contra ius (lesivo di un interesse meritevole di tutela per l’ordinamento). Un danno non è ingiusto se il comportamento che lo ha causato è stato posto in essere in presenza delle c.d. cause di giustificazione (es. legittima difesa).
L'illecito civile è un illecito definito ‘atipico’ perché non è tipizzata dalla legge la condotta del responsabile. Questo significa che la legge non determina interamente tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità, ma affida tale compito al giudice, il quale determinerà l’ingiustizia del danno traendo dal contesto sociale i criteri di valutazione per stabilire caso per caso se è stato leso l'interesse meritevole di tutela.