Caso tipico di questo tipo di responsabilità sorge in capo alla P.A., in quanto ente proprietario e gestore di strade pubbliche per l'evento lesivo cagionato a terzi per non aver provveduto alla dovuta manutenzione e a rimuovere eventuali anomalie presenti nel manto stradale.
Precisa la giurisprudenza in materia che l'art. 2051 c.c. trova applicazione ogniqualvolta nel caso concreto non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia, impossibilità determinata appunto dal suo uso generale da parte dei terzi e dalla sua notevole estensione. Quando si discuta di una mancata vigilanza, il custode è tenuto a rispondere dei danni patiti dai terzi ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c. che così recita: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità prevista da questa disposizione normativa ha carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, ma sul mero rapporto di custodia. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Il soggetto tenuto alla custodia potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando che il danno è stato causato da un evento imprevisto e imprevedibile (caso fortuito) con onere della prova a suo carico. Al configurarsi di tale fattispecie, bisognerà valutare adeguatamente l’eventuale concorso di colpa da parte del soggetto danneggiato che potrà comportare la diminuzione dell’entità o portare addirittura all’esclusione del risarcimento.