L'infortunio sul lavoro viene definito come l’evento, che avviene per una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. In altre parole si tratta di un evento che si deve verificare nell’ambito lavorativo in rapporto con l’attività esercitata dal lavoratore, anche se ciò non comporta necessariamente che avvenga all’interno del luogo di lavoro. Deve sussistere un nesso di causa tra l’evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa. A differenza della malattia professionale, dove la lesione alla salute ha un causa che si protrae per un’apprezzabile lasso di tempo, l’evento scatenante dell’infortunio (c.d. ‘causa violenta’) è improvviso e violento. La legge prevede una tutela anche per l’ipotesi dell’infortunio in itinere, quello cioè che avviene nel tragitto casa-lavoro.
La normativa in materia prevede una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono uno di questi eventi e una serie di norme specifiche per la tutela e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto al rispetto di tali regole e la loro violazione non solo determina una responsabilità civile che fa sorgere il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, ma configura anche fattispecie di reato. Il compito del legale è quello di valutare se, oltre all’indennizzo di legge, residua un ulteriore risarcimento dovuto al lavoratore.

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