Con il termine “diritto di famiglia” ci si riferisce a quel ramo del diritto destinato a regolare e disciplinare le situazioni giuridicamente rilevanti all’interno di un nucleo familiare, stabilendo i diritti e i doveri dei singoli componenti nelle varie ipotesi di necessità di regolamentazione.
Vi si ricomprendono quindi i diritti e i doveri tra coniugi, tra genitori (coniugati o meno) e figli, tra fratelli e tra parenti in senso più ampio, con riferimento a questioni successorie (eredità e testamento) nonchè a specifiche problematiche di natura matrimoiniale anche nella delicata fase di incrinatura dei rapporti tra coniugi e della necessaria gestione del conflitto.
Con riferimento a quest’ultimo tema di crisi della famiglia il ruolo dell’avvocato matrimonialista diviene fondamentale, dovendo egli intervenire oltre che per illustrare al cliente quali siano i diritti e i doveri verso il coniuge e verso i figli, anche per mediare il conflitto e tentare di raggiungere un accordo che consenta ai coniugi di vivere separati recuperando in tempi ragionevoli serenità e qualità di vita nella maggior parte dei casi perdute in fase di crisi. La crisi familiare può sfociare:
- in una separazione consensuale, che rappresenta la procedura più rapida e snella e che si concretizza quando i coniugi raggiungono un accordo sia sul piano economico che sulla gestione dei figli, così presentando al Giudice (o all’Ufficiale di Stato civile quando ne ricorrono i presupposti) un atto congiunto contenente le condizioni già concordate, che verranno poi omologate dal Tribunale;
- in una separazione giudiziale, che, a fronte della inconciliabilità delle due posizioni, consiste nella richiesta avanzata da uno dei coniugi, a che il Tribunale - all’esito di un processo in cui verrà convenuta l’altra parte - decida e pronunci la sentenza contenente le condizioni di separazione ritenute dal Giudice idonee al caso e alle primarie esigenze dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti). Come espressamente previsto dalla legge, la separazione giudiziale può essere chiesta al verificasi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
La separazione tra i coniugi rappresenta una fase transitoria dato che con l’omologa della separazione consensuale e con la sentenza di separazione giudiziale non viene meno lo stato giuridico di coniuge e non cessano gli effetti giuridici del matrimonio: basti pensare che con la separazione i coniugi non perdono i reciproci diritti successori, rimanendo l’uno erede dell’altro fino alla successiva fase del divorzio.
I coniugi riacquisteranno lo stato libero, potranno quindi contrarre nuove nozze e perderanno i reciproci diritti successori, solo con il divorzio, che potrà essere a propria volta congiunto o giudiziale.
Con l'approvazione della legge n. 55 del 2015 sul “divorzio breve” I coniugi già separati potranno chiedere il divorzio trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale e un anno dalla separazione giudiziale.
Recentemente tale disciplina è stata arricchita da ulteriori formule procedurali volte a favorire un percorso ancora più semplificato e veloce, tuttavia vincolato al ricorrere di alcuni requisiti previsti dalla legge. Tra le novità introdotte c'è anche la possibilità di recarsi davanti ad un funzionario di stato civile o di addivenire ad un accordo (convenzione di negoziazione assistita) con la sola presenza di un legale per parte.

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